Art. 36.
(Cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale. Sospensione per morosità).

      1. La domanda di cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale deve essere inoltrata al consiglio del collegio regionale nella cui circoscrizione il richiedente è iscritto.
      2. L'iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale che per oltre dodici mesi non adempie al pagamento dei contributi dovuti è sospeso, salvo che il consiglio del collegio regionale non ritenga valido il motivo addotto.
      3. Il consiglio del collegio regionale dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale o dall'elenco speciale d'ufficio, oppure su richiesta del procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

          a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34;

 

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          b) quando si siano verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 35;

          c) quando l'iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale non abbia provveduto al pagamento dei contributi dovuti per due anni consecutivi, nonostante regolare messa in mora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

      4. La richiesta di cancellazione deve recare la sottoscrizione munita di autentica come stabilito dalla legge. Il segretario del collegio ricevente è autorizzato ad autenticare la firma del richiedente la cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale.